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STATUTO

approvato dall’Assemblea nazionale il 10 novembre 2023

Articolo 1 - Denominazione

  1. È costituita una associazione senza fini di lucro denominata “PLP – Psicologi Liberi Professionisti – Sindacato Nazionale”, avente natura sindacale rappresentativa della categoria professionale degli iscritti nell’Albo Unico – sezioni A, B degli Psicologi (d’ora in poi, per brevità, definita solo come “PLP”).
  2. L’associazione è apartitica e apolitica e può aderire a quegli organismi nazionali e internazionali, anche di altre professioni, che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari. Può, altresì, aderire a confederazioni di sindacati.
  3. L’associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
  4. L’associazione, nel rispetto della parità di genere, anche linguistica, nelle proprie comunicazioni, compreso il presente Statuto, utilizza il femminile o il maschile come inclusivi di entrambi i generi (esempi: psicologhe sta per psicologhe e psicologi; associati sta per associati e associate).

Articolo 2 - Struttura

  1. PLP ha rilevanza nazionale ed è articolata in strutture territoriali: per tali si intendono le assemblee degli associati risiedenti in una stessa regione o provincia e i consigli esecutivi regionali. Le strutture territoriali godono di autonomia organizzativa, non giuridica, purché in linea con il presente statuto dell’Associazione Nazionale e con il regolamento interno nazionale.

Articolo 3 - Sede

  1. PLP ha sede in Italia, presso la sede ConfProfessioni di Roma, in via Pasteur, 65 – 00144. La sede può essere variata con delibera dell’ Assemblea Nazionale.
  2. PLP ha una sede operativa che ha sede presso lo studio del/la presidente pro tempore.
  3. Possono essere istituite sedi regionali, agenzie, sedi secondarie o uffici e rappresentanze anche altrove in Italia e all’estero, previa approvazione del Consiglio Esecutivo Nazionale.

Articolo 4 - Durata

  1. PLP ha durata illimitata.

Articolo 5 - Oggetto

  1. La PLP, che rappresenta, tutela, supporta e promuove le Psicologhe Libere Professioniste, ha gli scopi e le funzioni seguenti:
  2. a) assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative a carattere nazionale e internazionale nel campo legislativo, tecnico, culturale e amministrativo che interessino la categoria professionale delle Psicologhe e degli Psicologi, e la Psicologia in tutte le sue aree, non solo quella clinica, ivi comprese tutte le iniziative finalizzate all’aggiornamento professionale e alla divulgazione di disposizioni, studi e informazioni tra i propri iscritti, anche a mezzo di propri organi di stampa;
  3. b) promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio, anche tramite apposite commissioni, per la risoluzione di problemi o di temi oggetto della professione o di interesse della categoria delle psicologhe;
  4. c) agevolare e rinsaldare i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà fra psicologhe di qualsiasi età sia nella loro vita professionale sia nel tempo libero;
  5. d) consentire ai giovani sia già iscritti all’Albo degli Psicologi, sia in procinto di farlo: di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria; di promuovere iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale;
  6. e) rappresentare sindacalmente in sede locale, nazionale o internazionale i propri iscritti per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi, anche economici, della categoria delle psicologhe e in modo specifico stipulare contratti collettivi e accordi con Autorità, Enti pubblici o privati, Sindacati e Ordini Professionali;
  7. f) rappresentare in giudizio gli iscritti all’Albo degli Psicologi al fine di tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della categoria professionale nonché i singoli diritti civili e interessi economici;
  8. g) rappresentare presso il CNOP – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, presso i singoli Ordini professionali e presso la Cassa di Previdenza e assistenza ENPAP gli interessi della categoria professionale e dei singoli iscritti; promuovere le opportune azioni finalizzate a migliorare le norme che regolamentano l’ordinamento, la deontologia, gli onorari consigliati, l’assistenza e la previdenza pensionistica e tutte le condizioni di esercizio della professione, nonché sensibilizzare questi Organismi sulle problematiche di interesse della categoria professionale delle psicologhe. Può inoltre promuovere nei confronti del CNOP, dell’ENPAP e degli organismi politici, modifiche alle leggi e ai regolamenti volti a valorizzare la professione e/o superare effetti distorsivi degli stessi in particolare se essi confliggono con l’adesione degli iscritti ai sindacati e alle associazioni;
  9. h) assumere, nell’interesse della categoria, iniziative intese a salvaguardare e implementare il libero ed efficiente esercizio delle attività economiche d’impresa e di lavoro autonomo;
  10. i) collaborare e svolgere compiti previsti dalla legge, con gli Enti locali, Enti Regionali, organi dello Stato e con le altre Organizzazioni della categoria o di categorie affini alla formazione e/o alla modificazione di norme legislative o regolamentari che riguardino problematiche che interessino lo svolgimento della professione degli iscritti all’Albo degli Psicologi o professioni affini;
  11. j) designare o nominare i propri rappresentanti all’interno delle cariche pubbliche o private per le quali il sindacato abbia titolo per effettuarne la designazione o la nomina;
  12. k) organizzare e promuovere su tutto il territorio nazionale, anche in collaborazione con il CNOP, gli Ordini locali degli Psicologi e altre realtà: la formazione professionale continua di aggiornamento approfondimento e sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecniche, anche attraverso strumenti di accreditamento e certificazione periodica, sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini degli Psicologi; il completamento, lo studio e l’approfondimento individuale che sono i presupposti per l’esercizio dell’attività diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale il cui svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, svolta nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all’albo e a garanzia dell’interesse pubblico, volta ad assicurare che gli iscritti all’albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza professionale; iniziative finalizzate alla formazione dei laureati in psicologia al fine di agevolarne l’inserimento nell’attività professionale e lavorativa;
  13. l) svolgere nell’interesse della categoria tutte le altre attività deliberate dalla propria assemblea o che siano previste, anche in futuro, da leggi, regolamenti o provvedimenti delle pubbliche autorità;
  14. m) coordinare, promuovere e potenziare le attività delle realtà associative locali anche attraverso collaborazioni con gli altri sindacati e gli ordini professionali;
  15. n) l’associazione può inoltre costituire fondazioni e scuole di formazione;
  16. o) PLP può costituire o partecipare a confederazioni di sindacati;
  17. p) promuovere la presenza e della valorizzazione dello psicologo all’interno della società;
  18. q) promuovere la psicologia come parte integrante dello sviluppo umano;
  19. r) confrontarsi con tutte le altre figure professionali per integrare le reciproche conoscenze al fine di un miglior sviluppo della società;
  20. s) promuovere iniziative dirette a migliorare le condizioni nell’esercizio quotidiano della professione, anche partecipando all’individuazione dei supporti tecnologici necessari a tale scopo;
  21. t) partecipare a quegli organismi e/o eventi locali, regionali, nazionali e internazionali collegati alla professione dello psicologo;
  22. u) essere il referente italiano, presso organismi pubblici e privati, europei ed extraeuropei, favorendo scambi culturali e incontri, periodici e permanenti, con i membri di altri paesi;
  23. v) promuovere, realizzare e diffondere iniziative scientifiche, di ricerca e/o divulgative in genere, realizzate anche attraverso attività editoriali a mezzo stampa o con sistemi elettronici informatici e digitali, finalizzate alla valorizzazione della peculiarità delle psicologhe e dell’attività di ricerca, diffusione e sviluppo della psicologia.
  24. z) organizzare, realizzare e promuovere gruppi di lavoro, anche interprofessionali, su attività di ricerca, sviluppo e messa a punto di buone pratiche nei settori di pertinenza della psicologia

L’Associazione si propone anche di:

  1. a) favorire il confronto tra i diversi orientamenti e i diversi ambiti di applicazione della psicologia;
  2. b) favorire la ricerca e lo sviluppo di nuove professionalità dello psicologo;
  3. c) favorire il trasferimento di esperienze e competenze tra professionisti senior e giovani;
  4. d) promuovere le politiche e le iniziative per le Pari opportunità nell’ambito della professione.

PLP può aderire a organizzazioni e Associazioni nazionali e internazionali che perseguano scopi analoghi o complementari e che assicurino pari dignità.

Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione:

  1. a) può compiere quelle operazioni, anche di carattere economico, atte a perseguire, raggiungere e consolidare gli obbiettivi di cui sopra;
  2. d) stipulare accordi, convenzioni, protocolli d’intesa in ambito nazionale e internazionale con enti pubblici e privati, reti, associazioni di qualsiasi livello, consorzi.

Articolo 6 - Domanda d’associazione, qualifica di associata e obblighi connessi

  1. Possono associarsi a PLP tutti gli iscritti negli Albi, A e B, degli Psicologi che esercitano effettivamente la libera professione, compresa quella intramuraria ed extramuraria (soci senior); gli studenti di scienze e tecniche psicologiche e di psicologia; i laureati in scienze e tecniche psicologiche e psicologia (soci junior); le Società, le Associazioni o gli Enti interessati agli scopi e alle attività di PLP, aventi statuto e codice fiscale, o partita IVA, costituiti prevalentemente da psicologi e psicologhe e che svolgono le loro proprie attività nel campo della psicologia (soci collettivi).
  2. I soci junior e i soci collettivi esercitano l’elettorato attivo e passivo rispettivamente con l’elezione dei rappresentanti delle “Sezioni Giovani” e con l’elezione del presidente dell’Assemblea dei soci collettivi.
  3. Per l’ammissione ad associato occorre fare esplicita richiesta al Consiglio Esecutivo Nazionale (CEN), con gli strumenti (anche informatici) e nelle modalità previste, che decide in merito alla stessa.
  4. Il CEN ha facoltà di ammettere soci onorari, ossia coloro che, per meriti scientifici e divulgazione della cultura psicologica, si siano particolarmente distinti per il loro contributo alla elevazione della psicologia o che operano con particolare impegno attraverso iniziative e/o progetti attivi per la soluzione delle problematiche che riguardano gli sbocchi lavorativi per la professione di psicologo.
  5. L’iscrizione impegna l‘associato all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni, entro il trenta novembre di ciascun anno, a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata inviata alla segreteria nazionale.
  6. L’associato è tenuto a corrispondere un contributo associativo annuale.
  7. In caso di dimissioni cessa ogni impegno dell’associato nei confronti di PLP salvo il pagamento del contributo associativo per l’anno in corso.
  8. La quota o contribuzione associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 7 - Qualifica di associato

  1. La qualifica di associato si perde:
  2. a) per dimissioni;
  3. b) per morosità;
  4. c) per decadenza e, cioè, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  5. d) per esclusione a causa di gravi motivi di ordine morale o comportamentale o di inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto, dopo aver sentito l’interessato.
  6. La delibera di esclusione viene assunta dal Consiglio Esecutivo Nazionale e comunicata all’interessato con PEC.
  7. Avverso il provvedimento di esclusione è proponibile appello da inoltrare entro trenta giorni dal ricevimento della PEC al collegio dei probiviri.

Articolo 8 – Cariche

  1. Tutte le cariche sia a livello nazionale che a livello locale sono conferite per un mandato della durata di quattro anni. Tale durata può essere prorogata, in via eccezionale, su deliberazione dell’Assemblea nazionale dei/delle presidenti.
  2. I componenti di tutte le cariche a livello nazionale e locale sono eleggibili consecutivamente per non più di tre mandati, il mandato si intende svolto al compimento dei quattro anni e un giorno dall’insediamento, mentre si intende comunque svolto interamente in caso di dimissioni.
  3. Alle cariche locali e nazionali di PLP sono eleggibili tutti gli associati iscritti regolarmente all’Albo degli Psicologi e in regola con il pagamento delle quote associative.
  4. Tutte le cariche ricoperte dalle associate in PLP, sia a livello nazionale sia a livello di strutture locali sono non remunerate, salvo diversa delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale.
  5. È dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai componenti degli organi elettivi nella misura massima fissata dal Consiglio Esecutivo Nazionale.
  6. Tale rimborso spese può essere previsto, con delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale, anche per i componenti delle commissioni di studio, gruppi di lavoro o in occasione di particolari incarichi.
  7. In tutti i casi in cui componenti, originariamente eletti in qualsiasi organismo nazionale o locale, non possano portare a termine il mandato loro conferito, essi vengono sostituiti per cooptazione con delibera assunta dalla maggioranza dei componenti restanti e scadono insieme a questi ultimi.
  8. La composizione di qualunque organo a livello locale o nazionale deve rispettare la normativa sulle quote di genere senza eccezioni e riserve.
  9. L’organismo decade anche se per effetto di più dimissioni o decadenza viene a mancare la maggioranza dei componenti eletti.

Articolo 9 – Verbalizzazioni

  1. Tutte le riunioni degli organismi nazionali o periferici di PLP debbono trovare sintetica risultanza scritta in appositi verbali stesi a cura di colui che funge da segretario della riunione e sotto la direzione del presidente dell’Assemblea.
  2. Nel verbale possono essere trascritte specifiche e analitiche dichiarazioni dettate a verbale o risultanti da documento scritto consegnato in sede di riunione a colui che la presiede.
  3. Il verbale verrà sottoscritto anche da chi presiede la riunione.
  4. L’estratto dei verbali delle riunioni del Consiglio Esecutivo Nazionale potrà essere trasmesso a tutte le strutture locali che ne facciano richiesta motivata.
  5. Ogni organismo nazionale e locale avrà cura di raccogliere tutti i verbali delle riunioni svoltesi in un libro, o in un supporto informatico, conservato dal suo presidente.
  6. Sarà poi cura del presidente uscente consegnare al presidente subentrante tale libro dei verbali.

Articolo 10 – Patrimonio associativo

  1. L’attività amministrativa di PLP si basa su una politica delle spese e delle entrate correlate alle esigenze e alle possibilità finanziarie e su una tenuta contabile tecnicamente efficiente basata su criteri di chiarezza, trasparenza e documentazione.
  2. Il Patrimonio di PLP è costituito:
  3. a) dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche e dagli avanzi di gestione;
  4. b) parte delle quote associative nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea Nazionale; detta parte dovrà essere decisa in sede di bilancio preventivo.
  5. c) contributi o donazioni di Enti Pubblici o privati, persone giuridiche o fisiche per l’attuazione degli scopi;
  6. d) proventi straordinari ottenuti attraverso l’attività dell’Associazione, quali a titolo di esempio, diritti di autore, corrispettivi per ricerche, consulenze, partecipazione a progetti e iniziative di carattere scientifico;
  7. e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
  8. È divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione alle associate, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 11 – Esercizi contabili

  1. Gli esercizi contabili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio, o in caso di particolari esigenze individuate dal CEN, devono essere predisposti dal Consiglio Esecutivo Nazionale, e approvati dall’Assemblea Nazionale, il rendiconto economico e finanziario, bilancio consuntivo, relativo all’esercizio finanziario chiuso e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Articolo 12 – Scioglimento e liquidazione

  1. L’assemblea nazionale, a maggioranza assoluta, delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione di PLP nonché la devoluzione delle eventuali attività patrimoniali e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
  2. L’eventuale residuo patrimoniale dovrà essere devoluto e destinato ad altre associazioni o enti aventi scopi identici o analoghi, ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 13 – Organi nazionali

1. Sono organi nazionali di PLP:
a) l’assemblea nazionale delle associate collettive (art. 14)
b) l’assemblea nazionale delle e dei presidenti (art. 15)
c) il consiglio esecutivo nazionale (art. 17)
d) il/la presidente (art. 18)
e) il/i vice presidente/i (art. 19)
f) il/la segretario/a (art. 20)
g) la/il tesoriere (art. 21)
h) il collegio dei probiviri (art. 22)
i) il collegio dei revisori (art. 23)

Articolo 14 – Assemblea nazionale delle associate collettive

  1. L’Assemblea delle Associate Collettive, organo consultivo, è costituita dai e dalle rappresentanti legali delle associate collettive di PLP.
  2. Ogni quattro anni elegge un proprio Presidente, che compone l’Assemblea Nazionale con i presidenti dei Consigli regionali e il/la rappresentante della Sezione Giovani. La carica di Presidente dell’Assemblea Nazionale delle Associate Collettive decade e viene rinnovata contemporaneamente a quelle di Presidente dei CER.
  3. Si riunisce almeno quattro volte l’anno con cadenza trimestrale.
  4. È presieduta dal/la proprio/a Presidente e in sua assenza dal Coordinatore incaricato dal CEN.
  5. Hanno diritto di intervenire nell’Assemblea i/le rappresentanti legali delle Associate Collettive in regola con il pagamento della quota associativa annuale e possono farsi rappresentare da altre associate con la limitazione di una delega a persona.
  6. L’Assemblea è convocata dal/la Presidente dell’Assemblea, in sua assenza dal Coordinatore incaricato dal CEN, tramite comunicazione a ciascuna associate collettive, anche con mezzi telematici, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, o, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima.
  7. È valida in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei rappresentanti delle associate collettive aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero delle aventi diritto presenti. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati.

Articolo 15 – Assemblea nazionale dei e delle presidenti

  1. L’Assemblea nazionale dei e delle presidenti è il massimo organo deliberante di PLP.
  2. L’Assemblea Nazionale è composta dai e dalle Presidenti dei Consigli Esecutivi Regionali, o da un loro delegato appartenente al medesimo CER, e dal/dalla Presidente delle Associate Collettive.
  3. Ai lavori dell’assemblea partecipa, con diritto di voto, un rappresentante delle “PLP– Sezione Giovani”, la cui elezione avverrà secondo le modalità che saranno previste in apposito regolamento emanato dal Consiglio Esecutivo Nazionale. La carica di rappresentante delle “PLP– Sezione Giovani” decade e viene rinnovata contemporaneamente a quelle di Presidente dei CER.
  4. L’assemblea, a cura del/a presidente di PLP, è convocata almeno una volta all’anno.
  5. Può essere altresì convocata ogni qualvolta il CEN lo ritenga opportuno o entro 60 giorni dalla richiesta inoltrata da almeno un quinto dei componenti l’assemblea
  6. L’assemblea è convocata a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea.
  7. L’Assemblea nazionale dei/delle presidenti ha i seguenti compiti:
  8. a) determina l’indirizzo generale di PLP esprimendo pareri, formulando proposte e mozioni, votando e deliberando sulle questioni riguardanti l’attività stessa;
  9. b) elegge ogni quattro anni, entro un mese dalla propria costituzione determinata dal rinnovo dei Consigli Esecutivi Regionali, il/la Presidente e i componenti del Consiglio Esecutivo Nazionale (CEN) di PLP e nomina i componenti del collegio dei probiviri e i componenti del collegio dei revisori;
  10. c) modifica lo statuto di PLP;
  11. d) approva gli eventuali regolamenti interni proposti dal CEN;
  12. e) approva entro il 30 giugno, sentita la relazione del CEN e del collegio dei revisori, il rendiconto dell’esercizio precedente e il preventivo di spesa dell’esercizio corrente;
  13. f) determina, su proposta del CEN, la misura delle quote associative, stabilendone criteri e modalità;
  14. g) delibera la proroga delle cariche e dei componenti degli organi statutari.

Articolo 16 – Validità dell'Assemblea nazionale dei e delle presidenti

  1. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno 1/3 (un terzo) dei delegati delle strutture locali.
  2. In seconda convocazione, che può avvenire almeno dopo 24 ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei delegati. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati.
  3. Ogni componente ha diritto di esprimere il proprio voto e quello dei propri deleganti, per un massimo di una delega a testa.
  4. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati; per le modifiche statutarie e lo scioglimento di PLP, le deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti e rappresentati.
  5. L’assemblea elettiva assegna le cariche statutarie secondo l’ordine risultante dalle votazioni, in caso di parità risulterà eletto l’iscritto di minore età anagrafica.
  6. L’assemblea è presieduta dal presidente di PLP o, in caso di assenza o di suo impedimento, da un vice presidente.
  7. In caso di assenza anche di questi ultimi, l’assemblea è presieduta da un associato nominato dalla stessa assemblea.
  8. L’assemblea nomina anche un/a segretario/a per la trascrizione del verbale e se lo ritiene opportuno due o più scrutatori.

Articolo 17 – Consiglio Esecutivo Nazionale (CEN)

  1. Il consiglio esecutivo nazionale è l’organo operativo e di attuazione dei deliberati dell’assemblea nazionale dei/delle presidenti, nonché l’organo deliberante tra un’assemblea e l’altra.
  2. È composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri fra cui: il/la Presidente, il o i vicepresidenti, il/la segretario/a e il/la tesoriere/a.
  3. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il CEN provvederà cooptando un altro associato.
  4. Il CEN deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi e deve essere convocato entro trenta giorni dalla richiesta, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei consiglieri in carica.
  5. Nel caso che il/la presidente non provveda alla convocazione nei termini su indicati, vi deve provvedere un vice presidente o, in caso d’inerzia di quest’ultimo, il consigliere più anziano.
  6. La convocazione con l’indicazione dell’ordine del giorno deve essere inviata a opera del/la presidente per posta elettronica agli aventi diritto a partecipare alla riunione, almeno una settimana prima della data fissata per la riunione stessa.
  7. In caso di urgenza è ammessa la convocazione almeno quarantotto ore prima.
  8. Il CEN si riunisce sotto la presidenza del/la presidente o, in caso di suo impedimento, da un vicepresidente; esso è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti in carica. È possibile tenere le riunioni del consiglio direttivo con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati.
  9. Il consigliere che non intervenga per 3 volte consecutive alle riunioni del consiglio senza giustificato motivo decade dalla carica.
  10. La decadenza è dichiarata dal consiglio con deliberazione, da comunicare all’interessato e previa ammonizione alla seconda assenza.
  11. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità sarà determinante il voto espresso da colui che presiede la riunione.
  12. Il Consiglio Esecutivo Nazionale:
  13. a) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Associazione;
  14. b) delega a singoli iscritti a PLP determinate funzioni o specifici incarichi anche di rappresentanza;
  15. c) formula indirizzi e predispone eventuali bozze di regolamenti riguardanti le operatività delle strutture regionali;
  16. d) nomina commissari con poteri generali o ad “acta” in quelle strutture dove, per oltre un anno di tempo, non viene convocato il consiglio direttivo regionale o non vengono svolte attività. Il commissariamento deve essere preceduto da formale e motivato invito a regolarizzare le inadempienze in un periodo di tempo compreso tra 30 e 60 giorni;
  17. e) redige la relazione sull’attività di PLP e, una volta approvato il rendiconto contabile annuale, la relazione accompagnatoria da presentarsi all’assemblea nazionale;
  18. f) delibera sugli atti riguardanti la gestione economica e finanziaria del patrimonio sociale;
  19. g) formula le proposte di modifica dello statuto di PLP;
  20. h) delibera la variazione della sede sociale;
  21. i) il CEN decade quando si dimette la maggioranza dei suoi componenti, tuttavia i componenti residui possono continuare ad assumere decisioni di tipo ordinario fino a quando non verrà ricostituito l’organismo.
  22. j) il CEN decade, inoltre, al rinnovo dello stesso che si realizza entro un mese dalle elezioni dei Consigli Esecutivi Regionali.

Articolo 18 – Presidente

  1. Il/la presidente di PLP è nominato/a dall’assemblea nazionale dei e delle presidenti.
  2. Convoca e presiede di diritto l’assemblea nazionale e il consiglio esecutivo nazionale.
  3. Rappresenta a tutti gli effetti e in qualunque sede anche giudiziaria, avendone la specifica rappresentanza, PLP e ha la firma legale.
  4. Organizza l’attività del CEN e dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea nazionale dei presidenti e del CEN e adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai componenti gli organi sociali e dal presente statuto.
  5. Può nominare legali e procuratori alle liti.
  6. Vigila e presiede a tutte le attività di PLP. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono a pieno titolo esercitate da uno dei vicepresidenti.
  7. Tiene rapporti a livello nazionale e internazionale con tutte le autorità pubbliche, con gli organismi sindacali e istituzionali anche di categorie professionali diverse da quella degli Psicologi, con le altre organizzazioni, con la stampa, con il CNOP e gli ordini locali, e con l’ENPAP.
  8. Cura le pubbliche relazioni a livello nazionale.
  9. Può delegare a un consigliere la rappresentanza indicata nei precedenti commi.
  10. Il/la presidente non può svolgere più di tre mandati consecutivi, salvo proroghe deliberate dall’assemblea nazionale dei presidenti.

Articolo 19 – Vice presidente/i

  1. Il vice presidente è nominato dal CEN fra i propri componenti, con il consenso della maggioranza assoluta degli stessi; esso sostituisce, nell’esercizio delle sue attribuzioni, il presidente in caso di sua assenza od indisponibilità, a tal fine l’intervento del Vice presidente farà fede “ex se” dell’assenza o dell’indisponibilità del presidente in carica.
  2. Il CEN, ove ne ravvisa l’opportunità, potrà nominare non più di due vice presidenti ai quali potranno essere conferiti particolari incarichi o specifiche deleghe operative.

Articolo 20 – Segretario/a

  1. Il segretario è nominato dal CEN tra i suoi componenti con il consenso della maggioranza assoluta degli stessi.
  2. Egli tiene l’elenco nazionale degli iscritti e organizza l’attività del CEN.

Articolo 21 – Tesoriere/a

1. Il tesoriere è nominato dal CEN tra i propri componenti, con il consenso della maggioranza assoluta degli stessi. Egli:

a) cura la gestione economica e finanziaria di PLP in conformità alle deliberazioni del CEN;

b) firma gli ordinativi d’incasso e di pagamento;

c) predispone le bozze dei rendiconti annuali contabili e di quelli preventivi da sottoporre per l’approvazione al CEN; Lì dove possibile anche il bilancio sociale e la relazione della gestione;

d) redige, nei casi previsti, i documenti di obbligo tributario da sottoporre al presidente per la sottoscrizione e ne cura la presentazione, ove richiesto;

e) è abilitato a intrattenere rapporti con istituti di credito, senza scoperture, a meno di diversa delibera assunta dal CEN con la presenza e con il consenso della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;

Articolo 22 – Collegio dei probiviri

  1. Il collegio dei probiviri è composto di tre membri oltre che dai precedenti Presidenti Nazionali che eleggono al loro interno il proprio presidente e durano in carica quattro anni, salvo proroghe deliberate dall’assemblea nazionale dei presidenti. Il collegio dei probiviri deve essere composto da almeno un terzo dal genere meno rappresentato.
  2. È nominato dall’assemblea nazionale fra quegli iscritti che abbiano precedentemente svolto la funzione di componenti di un consiglio direttivo, nazionale o regionale, e che intendono continuare a dare la propria disponibilità in favore di PLP o da psicologhe e psicologi di indiscussa levatura etica e morale.
  3. Il collegio è domiciliato presso il suo presidente pro tempore.
  4. La carica è incompatibile con quella di componente di qualunque altro organismo nazionale o locale.
  5. Il collegio dei probiviri decide sulla disciplina e le controversie interne all’associazione sia a livello nazionale sia a livello delle strutture locali, nonché sulla interpretazione del presente statuto.
  6. I suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle attività dell’assemblea nazionale e del CEN.
  7. In caso di cessazione di uno dei probiviri, provvede alla sua sostituzione il CEN.
  8. Il collegio dei probiviri vigila sull’osservanza dello statuto e adempie agli altri compiti previsti dal presente statuto; dirime gli eventuali casi di incompatibilità.
  9. Si esprime “pro bono pacis” sia su tutte le controversie che insorgono all’interno di PLP, sia sulle controversie tra due o più aderenti e fra queste e PLP o i suoi organi o le altre associazioni di categoria.
  10. La decisione del collegio dei probiviri è inappellabile e vincolante tra le parti.
  11. Il collegio si riunisce per iniziativa del suo presidente o su richiesta congiunta di almeno due componenti e mediante avviso, non necessario in caso di riunione totalitaria, da spedire per posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
  12. Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti in carica.
  13. Il collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti e in caso di parità, la decisione viene rinviata a una nuova riunione che dovrà svolgersi in forma totalitaria.
  14. Il componente del collegio che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive o a cinque riunioni, anche non consecutive, in un anno, decade dalla carica.

Articolo 23 – Collegio dei revisori

  1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, che eleggono al loro interno il proprio presidente e durano in carica per quattro anni, salvo proroghe deliberate dall’assemblea nazionale dei presidenti.
  2. È dall’assemblea nazionale delle presidenti.
  3. Ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa di PLP, di esaminare i rendiconti, di controllarne l’esattezza e la regolarità e di controfirmare il solo rendiconto consuntivo redigendo sullo stesso la relazione per l’assemblea nazionale.
  4. I revisori devono intervenire all’assemblea nazionale mentre possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del CEN.
  5. In tutte queste riunioni il collegio dei revisori può esprimere, relativamente alla sua funzione, il proprio parere sugli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 24 – Organi territoriali

1. Sono organi territoriali di PLP:

  1. a) le assemblee regionali dei soci (art. 25)
  2. b) i consigli esecutivi regionali – CER (art. 26)

Articolo 25 – Assemblee regionali

  1. Sono costituite da tutti gli associati senior risiedenti nella medesima Regione.
  2. Si riuniscono almeno 1 volta l’anno per deliberare in materia di politica associativa regionale per definire la politica generale dell’Associazione nella regione di pertinenza, in piena coerenza e nel rispetto della politica generale dell’Associazione stabilita dall’Assemblea Nazionale dei Presidenti.
  3. Le Assemblea Regionale eleggono, ogni quattro anni, simultaneamente nel mese di novembre, i Consigli Esecutivi Regionali – CER.
  4. Hanno diritto di intervenire nelle Assemblee Regionali tutti gli associati senior risiedenti nella singola regione di riferimento, in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, con la limitazione di una delega a persona. Possono, altresì, partecipare alle Assemblee regionali gli associati junior, senza godere dell’elettorato attivo e passivo.
  5. Le Assemblee regionali si riuniscono su convocazione dei Presidenti regionali, e da questi sono presiedute, oppure, se non ancora eletti, dai Coordinatori regionali incaricati dal CEN oppure su richiesta di almeno un quarto degli associati risiedenti nella medesima Regione, tramite comunicazione a ciascun associato, anche con mezzi telematici, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, o, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima.
  6. Le Assemblee Regionali sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento (50%) più uno dei soci appartenenti a quella data regione e aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.
  7. All’interno di ciascuna Assemblea regionale può essere costituita, con un minimo di 5 iscritti, una sezione riservata ai soci junior.
  8. Tale sezione sarà denominata “PLP – Associazione degli Psicologi Liberi Professionisti -Sindacato Nazionale Sezione Giovani”.
  9. Gli associati della Sezione giovani hanno diritto a eleggere un rappresentante che partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Esecutivo Regionale (CER).
  10. La sezione giovani ha il compito di formulare proposte al CER sulle problematiche culturali, professionali e di categoria.

Articolo 26 – Consigli Esecutivi Regionali (CER)

  1. Ogni CER è composto da tre a cinque componenti eletti dall’Assemblea Regionale. Detti componenti, alla prima riunione di insediamento, eleggono al loro interno le relative cariche: presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, consigliere. Si riunisce almeno quattro volte l’anno con cadenza trimestrale. Alle riunioni del CER partecipa, con diritto di voto, il rappresentante della Sezione Giovani.
  2. Per le sue riunioni, convocate e presiedute dal presidente, non sono necessarie specifiche formalità di convocazione; esse sono validamente costituite quando intervengono almeno la maggioranza dei suoi componenti fra cui il presidente o un vice presidente.

3 Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto espresso da colui che presiede la riunione.

  1. l Consigli Esecutivi Regionali rimangono in carica quattro anni. Le elezioni si svolgono nel mese di novembre, simultaneamente in tutte le regioni. In caso di scioglimento di un Consiglio, o in attesa di elezioni regionali, il Consiglio Esecutivo Nazionale può nominare un Coordinatore regionale fino alle successive elezioni.
  2. I CER perseguono gli obiettivi e le deliberazioni dell’Associazione nell’ambito della propria Regione, con completa autonomia di iniziativa organizzativa, purché in linea con la politica generale dell’Associazione definita dall’Assemblea Nazionale.
  3. Programmano iniziative e attività in base alle necessità evidenziate dagli associati regionali e in linea con l’oggetto sociale dell’Associazione;
  4. Propongono la stipula di convenzioni, accordi, protocolli d’intesa con Enti e Associazioni pubbliche e private a livello Regionale, ai fini degli obiettivi contemplati nel presente statuto con l’obbligo di rimettere la valutazione al CEN che, se approva, invia alla firma del Presidente nazionale;
  5. Perseguono le deliberazioni approvate dalle Assemblee Regionali;
  6. Ogni Consiglio Esecutivo Regionale è tenuto, alla fine di ogni anno finanziario, a informare il Consiglio Esecutivo Nazionale sull’andamento finanziario e organizzativo della sede regionale. A tal fine redige apposita relazione.

Articolo 27 – Norme transitorie

  1. Gli effetti del nuovo statuto sia a livello nazionale che a livello locale decorreranno immediatamente appena approvati dall’assemblea nazionale dei e delle presidenti.